ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO NO FURTHER A MYSTERY

Associazione di stampo mafioso No Further a Mystery

Associazione di stampo mafioso No Further a Mystery

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3.3. Non possono trovare ingresso in questa sede, avendo già formato oggetto di specifico esame e di decisione nel precedente giudizio di legittimità, neppure le censure difensive riguardanti l'omessa contestazione nel capo d'imputazione del sistematico fenomeno estorsivo, espressamente menzionato nella sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo, nella parte relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da G.R. Al riguardo la sentenza di annullamento ha osservato che la dimostrazione della configurabilità, nel caso di specie, del reato di concorso esterno in associazione mafiosa non passa attraverso la necessaria dimostrazione della sussistenza anche del reato di estorsione da parte di D.

seven.one. E' ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa.

In tema di associazione di tipo mafioso, believe il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione e privo dell’”affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri appear condizione necessaria for each la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga scala occur "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

), per la ricorrenza della quale non è necessaria l’abitualità dei fatti di scorreria, essendo sufficiente che tali fatti si verifichino con una certa ripetizione.

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

In definitiva la sentenza impugnata non ha precisato le specifiche condotte poste in essere da D. nel periodo di riferimento, il contributo causalmente rilevante fornito, quale concorrente esterno, all'associazione di stampo mafioso in relazione a ciascun pagamento eventualmente intervenuto nel periodo in cui lo stesso lavorava for each R.

Nell’associazione viceversa il vincolo permane. Il reato, quindi, si realizza con l’accordo associativo (reato a concorso necessario) e for each esso è richiesto il dolo specifico e cioè la volontà di entrare a far parte dell’associazione (della quale fanno parte almeno altre because of persone) per commettere più delitti.

Le doglianze difensive su questi aspetti non censurano, in realtà, la struttura logico-argomentativa della sentenza impugnata sinora richiamate, bensì, for each un verso, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze processuali - non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di una motivazione correttamente sviluppata in ordine alla genesi e alla causale del rapporto di collaborazione lavorativa tra D.

la sistematicità nell'erogazione delle cospicue somme di denaro dall'imputato a C., indicative della ferma volontà di B.

Con essi (f. 152 motivi d'appello in relazione al file. 736 della sentenza di primo grado) era stata evidenziata l'assenza di elementi obiettivi da cui inferire alcun contributo fornito a "cosa nostra" da D. nel periodo in cui read more egli aveva lavorato alle dipendenze di R.

five.one. Il ragionamento in foundation al quale i giudici di merito, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, ritenevano sussistenti l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato a D.M. anche con riferimento al periodo 1978-1982 muoveva dai seguenti tre fatti storici, coperti dal giudicato interno, costituenti l'antecedente logico-giuridico di quelli oggetto di nuova delibazione in sede di rinvio e rispetto ai quali quelli successivamente posti in essere rappresentavano la naturale evoluzione.

9.three. La motivazione della sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha fornito un'interpretazione compiuta ed organica della vicenda del raddoppio delle somme richieste a B., tramite D., da parte dell'associazione mafiosa capeggiata da R. Nel ricostruire la genesi di tale domanda (rimostranze fatte all'interno del sodalizio mafioso da C. a proposito dell'atteggiamento di D. in precedenza ricordato) e le sue finalità, la Corte d'Appello è pervenuta alla conclusione, sorretta da solidi argomenti razionali, che essa non ha in alcun modo inciso sulla natura dell'accordo di protezione concluso nel 1974, sulle sue modalità attuative, proseguite con il ritiro delle somme di denaro presso l'ufficio di D.

Il provvedimento in esame ha attentamente passato in rassegna le singole istanze, escludendo, fra l'altro, la rilevanza e la decisività, agli effetti della pronuncia da adottare in sede di rinvio, delle sollecitate acquisizioni documentali. In proposito, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha argomentato che la documentazione riguardante la situazione economico-finanziaria della "Finivest" nell'anno 1987, oltre ad essere priva del crisma dell'autenticità, period logicamente ininfluente nell'economia complessiva del giudizio, al pari dell'atto di citazione nel giudizio civile, promosso da D.

La ricostruzione della sentenza impugnata sui rapporti intercorsi tra R. e la mafia catanese a proposito degli attentati alla villa di by using (OMISSIS) appare illogico e congetturale.

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